Il PIANO CASA 2020 della Sardegna è in scadenza! 1024 536 3 Studio Tecnico

Il PIANO CASA 2020 della Sardegna è in scadenza!

Il Piano Casa 2020 della Regione Sardegna è in scadenza, ancora pochi giorni e non si potrà più presentare l’istanza. Cos’è? Quando scade? Come funziona? Quali sono gli interventi?

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In questo articolo ti forniremo alcune indicazioni pricipali su questo importante intervento. Qualora fossi ulteriormente interessato e avessi un immobile che necessita di ristrutturazione
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#1 Cos’è il Piano Casa 2020?

Il Piano Casa consiste in un insieme di provvedimenti legislativi e di incentivi economici per consentire l’ampliamento di immobili a uso residenziale e non residenziale.

La normativa regionale sul Piano Casa prevede interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione su edifici residenziali o a destinazione diversa, da effettuare in deroga a strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti.

Ai cittadini è data la possibilità di riqualificare un edificio dal punto di vista energetico e architettonico, ma anche di ingrandirlo aumentandone la volumetria. Diventa infatti possibile ricavare una o più stanze aggiuntive per rispondere al fabbisogno abitativo o produttivo, con un investimento minore rispetto all’acquisto di una nuova casa o di un altro capannone.

I beneficiari di questa tipologia di misure sono i proprietari degli immobili, che avvalendosi di una norma temporanea possono migliorare la qualità della propria abitazione, immettendo nel sistema capitali immobilizzati in grado di sostenere l’occupazione e le attività del comparto edile.

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#2 Quando scade?

Il Consiglio della Regione Sardegna ha approvato la terza proroga del “Piano Casa Sardegna“, la quale fa slittare al 31 dicembre 2020, i termini per realizzare gli ampliamenti volumetrici e gli interventi per il miglioramento del patrimonio edilizio, senza alcuna modifica del testo di legge.

Allo stato attuale il piano casa in Sardegna è disciplinato dalla Legge Regionale 23 aprile 2015 n. 8 (come modificata dalla L.R. n. 11/2017 e dalla successiva L.R. n. 1/2019) “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio” ed in particolare dal Titolo II, Capo I “Norme per il miglioramento del patrimonio esistente” (dall’art. 30 all’art. 37).

#3 Come funziona?

1) AMPLIAMENTO VOLUMETRICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

L’ampliamento volumetrico degli edifici esistenti, col piano casa in Sardegna, è consentito nelle zone urbanistiche omogenee A, B, C, D, E, F e G.

Zona urbanistica A (Insediamenti storici)
L’ampliamento volumetrico può essere realizzato solamente negli edifici che non conservano importanti tracce dell’assetto storico e che siano in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto, previa approvazione di un Piano Particolareggiato adeguato al PPR ed esteso all’intera zona urbanistica. Gli interventi sono ispirati al principio dell’armonizzazione delle architetture e delle facciate con il contesto e possono determinare, per ciascuna unità immobiliare, un ampliamento volumetrico massimo del 20 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 70 metri cubi.

Zone urbanistiche B (Tessuti urbani consolidati) e C (Espansioni urbane)
Il Piano Casa Sardegna, nelle zone urbanistiche B e C, prevede un ampliamento volumetrico, per ciascuna unità immobiliare, nella misura massima del 30 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 120 metri cubi.
Nelle zone urbanistiche B e C è concesso un ulteriore incremento volumetrico del 5 per cento del volume urbanistico esistente, nelle seguenti ipotesi alternative:

a) l’intervento determini l’efficientamento energetico dell’intera unità immobiliare;
b) l’intervento includa soluzioni finalizzate alla riduzione degli effetti delle “isole di calore”, inclusa la realizzazione di tetti verdi e di giardini verticali;
c) l’intervento includa soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque reflue.

Zona urbanistica D (Insediamenti produttivi) con destinazione industriale o artigianale
L’ampliamento volumetrico può essere realizzato esclusivamente se strettamente connesso alla destinazione industriale o artigianale, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 25 per cento del volume urbanistico esistente. Sono esclusi gli incrementi per le destinazioni abitative, residenziali o commerciali. Nei fabbricati residenziali esistenti adibiti come prima casa del titolare dell’impresa o del custode sono consentiti gli incrementi volumetrici previsti per le zone B e C.

Zona urbanistica D con destinazione commerciale e G (Servizi generali)
L’ampliamento volumetrico può essere realizzato, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 400 metri cubi. Sono esclusi gli incrementi per le destinazione abitative e residenziali. Nei fabbricati residenziali esistenti adibiti come prima casa del titolare dell’impresa o del custode sono consentiti gli incrementi volumetrici previsti per le zone B e C.

Zona urbanistica E (Usi agricoli)
Oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia marina, ridotti a 300 metri nelle isole minori, è consentito l’ampliamento volumetrico dei fabbricati aventi destinazione abitativa o produttiva nella misura massima del 30 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 120 metri cubi.

Casi particolari
Nelle zone urbanistiche A, B e C e negli edifici con destinazione residenziale legittimamente realizzati in altre zone urbanistiche, è consentito l’incremento volumetrico, non cumulabile con quelli previsti nei casi precedenti, necessario a garantire la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, di 120 metri cubi.

Tutti gli interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente, previsti dal piano casa Sardegna, sono realizzati mediante SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

2) AMPLIAMENTO VOLUMETRICO DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE

Al fine di riqualificare e accrescere le potenzialità delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee A (definite come sopra), B, C, F e G, purché al di fuori della fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, possono essere autorizzati interventi di ristrutturazione e rinnovamento comportanti incrementi volumetrici, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati, destinabili anche, nella misura massima del 30 per cento dell’incremento volumetrico concesso, all’adeguamento delle camere agli standard internazionali, senza incremento del numero complessivo delle stanze.

Gli ampliamenti volumetrici:
a) sono ammessi nella percentuale massima del 25 per cento dei volumi legittimamente esistenti;
b) sono consentiti mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;
Possono usufruire degli incrementi volumetrici previsti nel presente articolo anche le strutture turistico-ricettive che abbiano già usufruito degli incrementi previsti dall’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, fino al concorrere del 25 per cento del volume originario.
Gli interventi di ampliamento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive, previsti dal piano casa Sardegna, sono realizzati mediante Permesso di Costruire.

3) INTERVENTI PER IL RIUSO E PER IL RECUPERO CON AMPLIAMENTO VOLUMETRICO SOTTOTETTI ESISTENTI

Gli interventi relativi ai sottotetti, previsti nel piano casa Sardegna, possono distinguersi in due gruppi:

Interventi per il riuso dei sottotetti esistenti (senza incremento di volume)

Nelle zone urbanistiche A, B e C sono consentiti gli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il riuso dei sottotetti, con conseguente ottenimento dell’agibilità, è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti, e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,20 metri per spazi accessori e servizi (ridotta rispettivamente a 2,20 metri e a 2,00 per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare).
Ai fini del riuso dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento o nella realizzazione di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nell’apertura di finestre e lucernari necessari per i nuovi vani. Nella zona urbanistica A tali modifiche devono essere tipologicamente compatibili con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati.
Gli interventi per il riuso dei sottotetti sono realizzati mediante SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Interventi per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti

Nelle zone urbanistiche B e C sono consentiti gli interventi di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,70 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,40 metri per spazi accessori e servizi (ridotta rispettivamente a 2,55 metri e a 2,25 per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare).
Ai fini del recupero con incremento volumetrico dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nella variazione delle altezze di colmo e di gronda, delle linee di pendenza delle falde e quelle per l’apertura di finestre e lucernari. I valori massimi raggiungibili di altezza interna sono fissati rispettivamente in 3,60 metri per l’altezza al colmo e in 1,80 metri per l’altezza alla gronda. Nel caso di arretramento dell’ampliamento rispetto al filo della facciata dell’edificio è consentita una altezza interna misurata alla gronda del sottotetto di massimo 2,20 metri.
Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito unicamente per i sottotetti che rispettino una delle seguenti condizioni:

a) abbiano un’altezza interna alla gronda non inferiore a 0,60 metri e falde con una pendenza minima del 20 per cento;
b) abbiano falde con un pendenza minima del 25 per cento e purché il nuovo volume non determini il superamento dell’altezza massima consentita dallo strumento urbanistico per il lotto.
L’altezza media ponderale è calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 metri per la superficie relativa. Gli eventuali spazi di altezza inferiore a 1,50 metri devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.
Nei sottotetti oggetto di intervento è ammesso:

a) il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;
b) il superamento dei limiti di distanza da fabbricati, da pareti finestrate e dai confini previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, fino ai limiti previsti dal Codice civile, solo se realizzato in prosecuzione delle murature perimetrali dell’edificio.
Gli interventi per il recupero con ampliamento volumetrico dei sottotetti esistenti sono realizzati mediante SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

4) INTERVENTI PER IL RIUSO DEGLI SPAZI DI GRANDE ALTEZZA (SOPPALCHI)

Nelle zone urbanistiche A, B e C è sempre consentita la realizzazione di soppalchi purché non pregiudichino la statica dell’edificio.

I soppalchi sono ammessi, nel Piano Casa Sardegna, per non più del 40 per cento della superficie sottostante e per le unità abitative che abbiano altezze libere di interpiano minime di 4,10 metri, tali da permettere una altezza non inferiore a 2,40 metri per gli spazi sottostanti ed una altezza media non inferiore a 2,00 metri per la parte soprastante.

Nei vani individuati con la nuova ripartizione, sia al piano inferiore che a quello superiore, sono rispettate le altre prescrizioni igienico-sanitarie previste dallo strumento urbanistico comunale.

Le nuove superfici in aumento conseguenti alla realizzazione dei soppalchi rientrano nel calcolo delle superfici finestrate. Nelle zone urbanistiche A sono ammesse nuove aperture finestrate solo se previste in sede di piano particolareggiato adeguato al PPR. Per le altre zone urbanistiche l’apertura di eventuali nuove superfici finestrate è ammessa nel rispetto delle regole compositive del prospetto originario.

Il soppalco è realizzato in arretramento rispetto alle pareti esterne del prospetto principale. La ripartizione in nessun caso si addossa a finestre e/o aperture esistenti per non alterare di riflesso l’originaria ripartizione orizzontale del manufatto sul prospetto.
La realizzazione di un soppalco non determina la realizzazione di un nuovo volume urbanistico e non richiede nuove aree per parcheggio.
Gli interventi per il riuso degli spazi di grande altezza (soppalchi), previsti dal piano casa Sardegna, sono realizzati mediante SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Per concludere

Ora conosci le scadenze e gli interventi relativi al Piano Casa 2020 della Regione Sardegna. Come tutti gli interventi di una certa importanza è necessario rivolgersi ad esperti che possano seguirti, valutare assieme a te i lavori e le imprese da contattare, per poi redigere tutte le pratiche necessarie.

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SEDE CAGLIARI: Viale S. Avendrace
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